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La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato che la società M.S.L. non disponeva di mezzi di ricorso effettivi per i propri reclami in Ucraina

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha accertato che la società M.S.L. non disponeva di mezzi di ricorso effettivi per i propri reclami in Ucraina; si tratta della prima sentenza di merito nella giurisprudenza della CEDU contro l'Ucraina in materia di applicazione di sanzioni ai sensi della legge ucraina «Sulle sanzioni». Come ha riferito all'agenzia «Interfax-Ukraine» Elvira Lazarenko, socia dell'associazione forense Barristers, la sentenza corrispondente nella causa

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato che la società M.S.L. non disponeva di mezzi di ricorso effettivi per i propri reclami in Ucraina

La Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha accertato che la società M.S.L. non disponeva di mezzi di ricorso effettivi per i propri reclami in Ucraina; si tratta della prima sentenza di merito nella giurisprudenza della CEDU contro l'Ucraina in materia di applicazione di sanzioni ai sensi della legge ucraina «Sulle sanzioni».

Come riferito all'agenzia «Interfax-Ukraine» da Elvira Lazarenko, socia dell'associazione forense Barristers, la CEDU ha pubblicato la sentenza nella causa «M.S.L., TOV v. UKRAINE» il 16 ottobre 2025 (https://hudoc.echr.coe.int/#{%22itemid%22:[%22001-245275%22]})

Lazarenko ha osservato che «a oggi si è consolidata una prassi piuttosto stabile della Grande Camera della Corte suprema in materia di “cause sulle sanzioni”, che riguarda la possibilità limitata di controllo giurisdizionale delle decisioni degli organi statali sull'applicazione delle sanzioni a causa dei poteri discrezionali del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa (NSDC) dell'Ucraina e del presidente dell'Ucraina di decidere le questioni di sicurezza nazionale».

«Questa prassi suscitava da tempo rilievi da parte dei giuristi, in quanto evidenziava un rifiuto di fatto dei tribunali ucraini di verificare i presupposti fattuali per l'applicazione delle sanzioni, ossia un rifiuto di rendere una giustizia adeguata. La decisione “M.S.L., TOV v. UKRAINE” è importante perché solleva questioni sui limiti del controllo giurisdizionale dei tribunali ucraini sulle decisioni di applicare sanzioni e sulla possibilità per i tribunali di valutare la rilevanza dei rischi che costituiscono il fondamento dell'applicazione di sanzioni a persone ai sensi della legge ucraina “Sulle sanzioni”», ha detto.

Lazarenko ha ricordato che la causa «M.S.L., TOV v. UKRAINE» riguardava l'impugnazione da parte della società «M.S.L.» delle sanzioni applicate nei suoi confronti con una decisione del NSDC dell'Ucraina e poste in vigore nel 2015 con un decreto del presidente dell'Ucraina, con successiva proroga della loro durata mediante decreti nel 2016 e nel 2017.

La società ricorrente lamentava che l'applicazione delle sanzioni, in particolare il blocco dei beni, costituisse un'ingerenza nei suoi diritti garantiti dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, poiché le era stato vietato di utilizzare i propri beni e di disporne. La società ricorrente ha inoltre sollevato una questione ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione in relazione all'assenza di un rimedio effettivo contro la violazione dei suoi diritti patrimoniali.

A livello nazionale, i tribunali ucraini hanno respinto la domanda della società ricorrente relativa al primo decreto del presidente dell'Ucraina, mentre la società ha ritirato le domande relative al secondo e al terzo decreto.

«I tribunali nazionali, respingendo la domanda della società, hanno rifiutato di valutare i presupposti fattuali dell'applicazione delle sanzioni, richiamandosi ai poteri discrezionali degli organi che avevano adottato le decisioni impugnate. La Grande Camera della Corte suprema ha indicato che la portata e gli esiti della valutazione da parte del presidente della rilevanza dei rischi che hanno costituito il fondamento dell'imposizione di sanzioni alla società ricorrente esulano dal controllo giurisdizionale, poiché un tribunale amministrativo non ha la competenza di adottare decisioni in materia di sicurezza nazionale e difesa», ha spiegato la giurista.

Ha osservato che, rivolgendosi alla CEDU, la società aveva sostenuto, tra l'altro, che i tribunali nazionali si erano sottratti all'amministrazione della giustizia, poiché non avevano verificato se gli organi statali avessero motivi sufficienti per introdurre le sanzioni e se tali motivi fossero supportati da prove.

«Inoltre, la limitazione dell'ambito dell'esame giurisdizionale non si fondava su alcuna disposizione della legislazione nazionale. Secondo la società, i poteri discrezionali del presidente in materia di sicurezza nazionale non dovrebbero limitare il controllo giurisdizionale esercitato dai tribunali nazionali, né esonerare i tribunali dall'obbligo di verificare i presupposti delle sanzioni ai sensi della legge sulle sanzioni», ha detto Lazarenko.

La giurista ha osservato che la CEDU, a sua volta, ha rilevato che nelle decisioni dei tribunali nazionali manca una valutazione giurisdizionale nel merito della decisione di applicare sanzioni alla società ricorrente. In particolare, la Corte suprema ha limitato la propria analisi alla sola questione della conformità della decisione del NSDC e del primo decreto del presidente ai requisiti formali della legge sulle sanzioni, senza toccare il merito delle accuse dell'SBU nei confronti della società ricorrente.

«Poiché i tribunali non hanno verificato se il primo decreto del presidente avesse una solida base fattuale, la CEDU è giunta alla conclusione che un tale controllo giurisdizionale non potesse essere considerato una garanzia procedurale sufficiente contro l'arbitrio. Di conseguenza, la CEDU ha dichiarato illegittima l'ingerenza nel diritto della società ricorrente al rispetto dei propri beni», ha detto.

Inoltre, Lazarenko ha osservato che la CEDU, richiamando la propria conclusione sull'assenza di adeguate garanzie procedurali contro l'arbitrio nel controllo giurisdizionale della decisione di applicare sanzioni, nonché l'inefficacia dei reclami della società all'SBU, è giunta alla conclusione che la società ricorrente non disponeva di mezzi di ricorso effettivi per i propri reclami.

«Considerato lo status consolidato della giurisprudenza della CEDU come fonte del diritto, ci aspettiamo una reazione adeguata alla decisione “M.S.L., TOV v. UKRAINE” adottata dalla CEDU da parte della Corte amministrativa di cassazione e della Grande Camera della Corte suprema, in quanto giudici di primo grado e d'appello designati per il controllo delle decisioni di applicazione delle sanzioni», ha concluso la giurista.